Titolo IV
Art. 33
In vigore dal 1 ott 1981
Ultimata la revisione definitiva dei modelli di rilevazione, gli uffici comunali di censimento provvedono alla compilazione degli stati di sezione definitivi e dei riepiloghi degli stati di sezione definitivi.
Nei tempi stabiliti dall'istituto centrale di statistica e secondo le istruzioni da esso impartite, gli uffici comunali di censimento provvedono a spedire il materiale dei censimenti ai rispettivi uffici provinciali di censimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-33