Titolo IV

Art. 33

In vigore dal 1 ott 1981
Ultimata la revisione definitiva dei modelli di rilevazione, gli uffici comunali di censimento provvedono alla compilazione degli stati di sezione definitivi e dei riepiloghi degli stati di sezione definitivi. Nei tempi stabiliti dall'istituto centrale di statistica e secondo le istruzioni da esso impartite, gli uffici comunali di censimento provvedono a spedire il materiale dei censimenti ai rispettivi uffici provinciali di censimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-33

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Art. 33 Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. | Portale Normativo