Titolo V

Art. 36

In vigore dal 1 ott 1981
È fatto divieto di abbinare alle rilevazioni censuarie altre indagini di qualsiasi natura.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-36

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Art. 36 Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. | Portale Normativo