Titolo V

Art. 38

In vigore dal 1 ott 1981
A norma dell' della legge 18 dicembre 1980, n. 864 è fatto obbligo ai capi delle famiglie e delle convivenze, a coloro che dispongono delle abitazioni non occupate, agli imprenditori e gerenti delle unità locali, e in generale alle persone che vi sono tenute, di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei modelli di rilevazione. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate od incomplete si applicano le sanzioni previste dall' del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all' della legge 12 luglio 1961, n. 603.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-38

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Art. 38 Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. | Portale Normativo