Titolo IV

Art. 30

In vigore dal 1 ott 1981
L'Istituto centrale di statistica, per particolari necessità, può provvedere direttamente, ovvero tramite altri enti od organi di rilevazione, al censimento di determinate unità demografiche ed economiche o della pubblica amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-30

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Art. 30 Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. | Portale Normativo