Titolo IV

Art. 25

In vigore dal 1 ott 1981
I capi famiglia o convivenza, le persone che dispongono delle abitazioni non occupate, i titolari di imprese, i gerenti di unità locali, i quali entro il 23 ottobre 1981 non abbiano ricevuto rispettivamente il foglio di famiglia, il foglio di convivenza, il questionario di impresa e unità locale, ovvero, avendolo ricevuto, non abbiano potuto riconsegnarlo al rilevatore entro l'11 novembre 1981, hanno l'obbligo di darne comunicazione immediata all'ufficio comunale di censimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-25

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Art. 25 Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. | Portale Normativo