Titolo IV

Art. 20

In vigore dal 1 ott 1981
Il sindaco, prima dell'esecuzione dei censimenti, accerta che nell'ambito del territorio comunale sia stato ottemperato all'aggiornamento dell'onomastica stradale, della numerazione civica e dello stradario, in base a quanto disposto dagli del regolamento di esecuzione della legge di cui all'articolo precedente, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 20 Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. | Portale Normativo