Titolo IV
Art. 20
In vigore dal 1 ott 1981
Il sindaco, prima dell'esecuzione dei censimenti, accerta che nell'ambito del territorio comunale sia stato ottemperato all'aggiornamento dell'onomastica stradale, della numerazione civica e dello stradario, in base a quanto disposto dagli del regolamento di esecuzione della legge di cui all'articolo precedente, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-20