Titolo IV
Art. 28
In vigore dal 1 ott 1981
Il censimento dei senza tetto viene eseguito dagli uffici comunali di censimento nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 1981, a mezzo di appositi rilevatori.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-28