Art. 28
Titolo IV

Art. 28

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In vigore dal 1 ott 1981
Il censimento dei senza tetto viene eseguito dagli uffici comunali di censimento nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 1981, a mezzo di appositi rilevatori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-28