Titolo IV
Art. 30
30 / 43In vigore dal 1 ott 1981
L'Istituto centrale di statistica, per particolari necessità, può provvedere direttamente, ovvero tramite altri enti od organi di rilevazione, al censimento di determinate unità demografiche ed economiche o della pubblica amministrazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-30