Art. 7
Titolo II

Art. 7

7 / 43
In vigore dal 1 ott 1981
Le unità di rilevazione del censimento della popolazione sono: a) la famiglia; b) la convivenza. Per famiglia s'intende la famiglia anagrafica contemplata dall' del regolamento anagrafico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136. Per convivenza s'intende la convivenza anagrafica contemplata dall' del regolamento stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-7