RegolamentoCapo II

Art. 22

Personale di altre amministrazioni ed enti

In vigore dal 31 mar 1981
Le amministrazioni e gli enti che devono avvalersi, per gli interventi di protezione civile, dell'opera straordinaria di aliquote del proprio personale, predispongono i necessari contingenti e li sottopongono a periodico addestramento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-22

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Art. 22 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile. — Personale di altre amministrazioni ed enti | Portale Normativo