Regolamento›Capo II
Art. 22
21 / 57Personale di altre amministrazioni ed enti
In vigore dal 31 mar 1981
Le amministrazioni e gli enti che devono avvalersi, per gli interventi di protezione civile, dell'opera straordinaria di aliquote del proprio personale, predispongono i necessari contingenti e li sottopongono a periodico addestramento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-22