Art. 22 · Personale di altre amministrazioni ed enti
RegolamentoCapo II

Art. 22

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Personale di altre amministrazioni ed enti

In vigore dal 31 mar 1981
Le amministrazioni e gli enti che devono avvalersi, per gli interventi di protezione civile, dell'opera straordinaria di aliquote del proprio personale, predispongono i necessari contingenti e li sottopongono a periodico addestramento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-22