RegolamentoCapo III

Art. 25

Impiego

In vigore dal 31 mar 1981
L'impiego dei volontari è autorizzato dal prefetto nell'ambito della provincia, e, fuori di essa, dal Ministro dell'interno. Per i viaggi su mezzi di trasporto in concessione, le prefetture rilasciano apposite credenziali per il trasporto a pagamento differito in base alle tariffe previste dagli atti di concessione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-25

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Art. 25 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile. — Impiego | Portale Normativo