RegolamentoCapo V

Art. 29

Inoltro dei materiali alle località di impiego

In vigore dal 31 mar 1981
Il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - provvede, con il parco automezzi a propria disposizione o mediante la stipula di apposite convenzioni, al diretto inoltro nella zona colpita dei materiali assistenziali depositati nei magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento, al trasporto del personale addetto ai servizi assistenziali nonché ad ogni altra esigenza assistenziale di carattere straordinario. Qualora l'entità e l'urgenza degli interventi da effettuare o le condizioni di viabilità non consentano di provvedere anche in parte nei modi di cui sopra, il Ministero della difesa e le autorità militari delegate forniscono i necessari mezzi di trasporto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-29

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Art. 29 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile. — Inoltro dei materiali alle località di impiego | Portale Normativo