Regolamento›Capo V
Art. 29
Inoltro dei materiali alle località di impiego
In vigore dal 31 mar 1981
Il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - provvede, con il parco automezzi a propria disposizione o mediante la stipula di apposite convenzioni, al diretto inoltro nella zona colpita dei materiali assistenziali depositati nei magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento, al trasporto del personale addetto ai servizi assistenziali nonché ad ogni altra esigenza assistenziale di carattere straordinario.
Qualora l'entità e l'urgenza degli interventi da effettuare o le condizioni di viabilità non consentano di provvedere anche in parte nei modi di cui sopra, il Ministero della difesa e le autorità militari delegate forniscono i necessari mezzi di trasporto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-29