RegolamentoCapo V

Art. 30

Revisione e nuova inventariazione dei materiali

In vigore dal 31 mar 1981
Quando se ne riconosca la necessità o, in ogni caso, almeno ogni decennio, si procede alla revisione generale nonché ad una nuova inventariazione dei materiali assistenziali di pronto intervento. Qualora detti materiali risultino deteriorati o non rispondenti all'uso cui sono destinati, si applicano le disposizioni contenute negli del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-30

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Art. 30 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile. — Revisione e nuova inventariazione dei materiali | Portale Normativo