RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 35

Ricognizioni aeree

In vigore dal 31 mar 1981
Il Ministero della difesa e i comandi delle forze armate aventi in dotazione aeromobili, appena avuta comunque notizia del verificarsi di una calamità naturale o catastrofe, dispongono ricognizioni aeree allo scopo di determinare la estensione della zona colpita e possibilmente la entità dei danni. Le stesse ricognizioni sono disposte su richiesta degli organi ordinari o straordinari di protezione civile. I risultati delle ricognizioni aeree devono essere comunicati nel modo più rapido all'organo ordinario o straordinario di protezione civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-35

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Art. 35 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile. — Ricognizioni aeree | Portale Normativo