Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 35
Ricognizioni aeree
In vigore dal 31 mar 1981
Il Ministero della difesa e i comandi delle forze armate aventi in dotazione aeromobili, appena avuta comunque notizia del verificarsi di una calamità naturale o catastrofe, dispongono ricognizioni aeree allo scopo di determinare la estensione della zona colpita e possibilmente la entità dei danni.
Le stesse ricognizioni sono disposte su richiesta degli organi ordinari o straordinari di protezione civile.
I risultati delle ricognizioni aeree devono essere comunicati nel modo più rapido all'organo ordinario o straordinario di protezione civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-35