Art. 35 · Ricognizioni aeree
RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 35

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Ricognizioni aeree

In vigore dal 31 mar 1981
Il Ministero della difesa e i comandi delle forze armate aventi in dotazione aeromobili, appena avuta comunque notizia del verificarsi di una calamità naturale o catastrofe, dispongono ricognizioni aeree allo scopo di determinare la estensione della zona colpita e possibilmente la entità dei danni. Le stesse ricognizioni sono disposte su richiesta degli organi ordinari o straordinari di protezione civile. I risultati delle ricognizioni aeree devono essere comunicati nel modo più rapido all'organo ordinario o straordinario di protezione civile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-35