Regolamento›Capo II
Art. 38
Interventi tecnici urgenti dei vigili del fuoco
In vigore dal 31 mar 1981
Il comandante provinciale dei vigili del fuoco, ove i mezzi tecnici ed il personale a sua disposizione non siano adeguati per gli interventi tecnici urgenti necessari per affrontare la calamità, informa l'ispettore regionale o interregionale sull'entità dell'evento e sul personale ed i mezzi tecnici integrativi ritenuti necessari, informandone contemporaneamente l'organo ordinario o straordinario di protezione civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-38