RegolamentoCapo IV

Art. 43

Soccorsi sanitari

In vigore dal 31 mar 1981
Il Ministro dell'interno, per le esigenze di carattere sanitario e ad integrazione degli interventi operati dalle regioni, può richiedere, in caso di necessità: 1) al Ministro della sanità l'invio di medici, veterinari, personale ausiliario e ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, nonché l'invio di sieri, vaccini, medicinali, presidi profilattici ed altro materiale sanitario di prima necessità; 2) al Ministro della difesa l'invio di formazioni sanitarie mobili; 3) al Ministro dell'agricoltura e delle foreste l'invio di squadre di soccorso veterinario composte dal personale disponibile del Corpo forestale dello Stato; 4) all'Associazione italiana della Croce rossa ed all'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta l'invio di formazioni sanitarie; 5) ai prefetti l'invio di squadre di soccorso sanitarie spontaneamente organizzate da enti pubblici o da privati. Per l'apporto dell'Associazione italiana della Croce rossa, di cui al n. 4) del comma precedente, è fatto salvo il coordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.
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Art. 43 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile. — Soccorsi sanitari | Portale Normativo