Regolamento›Capo IV
Art. 46
Servizi di soccorso veterinario
In vigore dal 31 mar 1981
Il recupero, la custodia ed il governo degli animali sono curati, nella zona colpita, dai competenti organi regionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-46