RegolamentoCapo III

Art. 42

Istituzione provvisoria di rivendita di generi di monopolio

In vigore dal 31 mar 1981
L'Amministrazione delle finanze può concedere l'autorizzazione provvisoria per la istituzione in loco di rivendite al pubblico di generi di monopolio, in relazione ai bisogni locali e allo stato delle comunicazioni, qualora quelle esistenti non siano in grado di funzionare regolarmente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-42

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Art. 42 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile. — Istituzione provvisoria di rivendita di generi di monopolio | Portale Normativo