RegolamentoCapo IV

Art. 44

Interventi igienico-sanitari e veterinari di urgenza

In vigore dal 31 mar 1981
Fino a quando la direzione ed il coordinamento dei servizi sanitari nella zona colpita non siano assunti dagli organi dello Stato, i primi urgenti soccorsi sanitari, veterinari ed attinenti all'igiene pubblica vengono effettuati dagli organi tecnici sanitari delle unità sanitarie locali e dei servizi multizonali di cui agli della legge 23 dicembre 1978, n. 833, coordinati dagli organi regionali. In detti servizi - che operano secondo gli indirizzi dell'organo ordinario o straordinario di protezione civile - si intendono compresi anche il personale e le attrezzature sanitarie messe a disposizione dalle varie Amministrazioni ovvero volontariamente affluite.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-44

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Art. 44 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile. — Interventi igienico-sanitari e veterinari di urgenza | Portale Normativo