Regolamento›Capo IV
Art. 44
Interventi igienico-sanitari e veterinari di urgenza
In vigore dal 31 mar 1981
Fino a quando la direzione ed il coordinamento dei servizi sanitari nella zona colpita non siano assunti dagli organi dello Stato, i primi urgenti soccorsi sanitari, veterinari ed attinenti all'igiene pubblica vengono effettuati dagli organi tecnici sanitari delle unità sanitarie locali e dei servizi multizonali di cui agli della legge 23 dicembre 1978, n. 833, coordinati dagli organi regionali.
In detti servizi - che operano secondo gli indirizzi dell'organo ordinario o straordinario di protezione civile - si intendono compresi anche il personale e le attrezzature sanitarie messe a disposizione dalle varie Amministrazioni ovvero volontariamente affluite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-44