RegolamentoCapo V

Art. 48

Servizi di trasporto statali ed in concessione

In vigore dal 31 mar 1981
Il Ministro dei trasporti, avuta notizia dell'evento calamitoso, impartisce ai propri organi centrali e periferici le disposizioni necessarie per assicurare il funzionamento di tutti i servizi ferroviari ed il coordinamento di tutti gli altri servizi pubblici di trasporto nelle zone colpite. Lo stesso Ministro impartisce, altresì, disposizioni affinché l'organo ordinario o straordinario di protezione civile possa disporre l'utilizzazione, con il sistema più rapido, dei vari mezzi di trasporto, per qualsiasi esigenza di protezione civile. Analoghe disposizioni sono impartite dal Ministro della marina mercantile per il trasporto di cose e persone con mezzi nautici rientranti nella sua competenza.
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Art. 48 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile. — Servizi di trasporto statali ed in concessione | Portale Normativo