RegolamentoCapo VI

Art. 53

Interventi delle amministrazioni regionali e degli enti locali territoriali

In vigore dal 31 mar 1981
Gli organi regionali e gli enti locali territoriali, oltre al contributo di cui al penultimo comma dell' della legge 8 dicembre 1970, n. 996, pongono in essere le attività, loro trasferite o delegate, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e 24 luglio 1977, n. 616. Gli enti locali debbono provvedere all'immediata esecuzione dei lavori per il ripristino delle opere e dei servizi di propria competenza, informandone contestualmente l'organo ordinario o straordinario di protezione civile e segnalando le eventuali necessità di intervento integrativo.
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Art. 53 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile. — Interventi delle amministrazioni regionali e degli enti locali territoriali | Portale Normativo