Regolamento›Capo VI
Art. 53
Interventi delle amministrazioni regionali e degli enti locali territoriali
In vigore dal 31 mar 1981
Gli organi regionali e gli enti locali territoriali, oltre al contributo di cui al penultimo comma dell' della legge 8 dicembre 1970, n. 996, pongono in essere le attività, loro trasferite o delegate, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e 24 luglio 1977, n. 616.
Gli enti locali debbono provvedere all'immediata esecuzione dei lavori per il ripristino delle opere e dei servizi di propria competenza, informandone contestualmente l'organo ordinario o straordinario di protezione civile e segnalando le eventuali necessità di intervento integrativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-53