RegolamentoCapo VII

Art. 55

Offerte di materiale assistenziale

In vigore dal 31 mar 1981
I privati cittadini, le associazioni ed i comitati, che in occasione di eventi calamitosi intendano offrire materiale assistenziale, ed in particolare indumenti, masserizie e derrate, ne danno notizia al prefetto della propria provincia. La raccolta e la distribuzione possono essere affidate alla Associazione italiana della Croce rossa. Il materiale non utilizzabile è ceduto alla stessa Associazione secondo le vigenti disposizioni per il materiale fuori uso dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-55

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Art. 55 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile. — Offerte di materiale assistenziale | Portale Normativo