RegolamentoCapo VII

Art. 56

Offerte di ospitalità o di altre iniziative assistenziali

In vigore dal 31 mar 1981
Chiunque intenda contribuire all'attività di assistenza mediante offerte di ospitalità od oltre particolari forme, diverse da quelle previste negli , ne informa il prefetto della provincia di residenza, il quale provvede alla loro utilizzazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-56

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Art. 56 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile. — Offerte di ospitalità o di altre iniziative assistenziali | Portale Normativo