Art. 56 · Offerte di ospitalità o di altre iniziative assistenziali
RegolamentoCapo VII

Art. 56

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Offerte di ospitalità o di altre iniziative assistenziali

In vigore dal 31 mar 1981
Chiunque intenda contribuire all'attività di assistenza mediante offerte di ospitalità od oltre particolari forme, diverse da quelle previste negli , ne informa il prefetto della provincia di residenza, il quale provvede alla loro utilizzazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-56