RegolamentoCapo VII

Art. 54

Offerte di prestazioni

In vigore dal 31 mar 1981
I privati cittadini, le associazioni ed i comitati, che in occasione di eventi calamitosi intendano offrire il loro concorso alle operazioni di soccorso e di assistenza, ne danno notizia al prefetto della propria provincia, indicando i mezzi dei quali dispongono. L'impiego nelle zone colpite da calamità è disposto dal Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, d'intesa con l'organo ordinario o straordinario di protezione civile al quale sono affidati la direzione ed il coordinamento delle operazioni di soccorso. L'utilizzazione di coloro che intendono concorrere alle operazioni di cui al primo comma è regolata, per quanto applicabili nella circostanza, dalle disposizioni contenute nel capo III, titolo II del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-54

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Art. 54 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile. — Offerte di prestazioni | Portale Normativo