Regolamento›Capo VI
Art. 49
Opere di urgente necessità
In vigore dal 31 mar 1981
Le opere di urgente necessità di cui alla lettera b) dell' della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono quelle la cui realizzazione si rende necessaria per l'adempimento dei compiti affidati al Ministero dell'interno dalla legge stessa nonché dall' della legge 13 maggio 1961, n. 469.
Alla realizzazione di dette opere il Ministero dell'interno provvede direttamente o a mezzo di altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati, anche mediante apposite convenzioni, le quali possono prevedere, altresì, l'affidamento della manutenzione e dell'esercizio delle opere medesime.
Sono considerate opere di urgente necessità anche quelle realizzate da enti pubblici o da privati che siano idonee alla protezione della popolazione civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-49