Regolamento
Art. 1
Protezione civile
In vigore dal 31 mar 1981
La protezione civile è un compito primario dello Stato.
Essa concerne:
1) la prevenzione degli eventi calamitosi mediante l'individuazione e lo studio delle loro cause;
2) la predisposizione e attuazione dei servizi di soccorso;
3) la predisposizione e attuazione degli interventi assistenziali di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617;
4) il coordinamento, al verificarsi dell'evento calamitoso, di tutti gli interventi delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali ed istituzionali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-1