Art. 1 · Protezione civile
Regolamento

Art. 1

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Protezione civile

In vigore dal 31 mar 1981
La protezione civile è un compito primario dello Stato. Essa concerne: 1) la prevenzione degli eventi calamitosi mediante l'individuazione e lo studio delle loro cause; 2) la predisposizione e attuazione dei servizi di soccorso; 3) la predisposizione e attuazione degli interventi assistenziali di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617; 4) il coordinamento, al verificarsi dell'evento calamitoso, di tutti gli interventi delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali ed istituzionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-1