Regolamento›Capo VI
Art. 50
Attrezzature di protezione civile
In vigore dal 31 mar 1981
Per attrezzature di protezione civile di cui alla lettera b) dell' della legge 8 dicembre 1970, n. 996, si intendono tutti i materiali e i mezzi destinati ad assicurare la protezione della popolazione civile in relazione ai compiti affidati al Ministero dell'interno dalla legge stessa, nonché dall' della legge 13 maggio 1961, n. 469.
Alla predisposizione di dette attrezzature il Ministero dell'interno provvede anche con le forme indicate nel precedente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-50