Regolamento›Capo VII
Art. 55
55 / 57Offerte di materiale assistenziale
In vigore dal 31 mar 1981
I privati cittadini, le associazioni ed i comitati, che in occasione di eventi calamitosi intendano offrire materiale assistenziale, ed in particolare indumenti, masserizie e derrate, ne danno notizia al prefetto della propria provincia.
La raccolta e la distribuzione possono essere affidate alla Associazione italiana della Croce rossa.
Il materiale non utilizzabile è ceduto alla stessa Associazione secondo le vigenti disposizioni per il materiale fuori uso dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-55