Art. 53 · Interventi delle amministrazioni regionali e degli enti locali territoriali
RegolamentoCapo VI

Art. 53

53 / 57

Interventi delle amministrazioni regionali e degli enti locali territoriali

In vigore dal 31 mar 1981
Gli organi regionali e gli enti locali territoriali, oltre al contributo di cui al penultimo comma dell' della legge 8 dicembre 1970, n. 996, pongono in essere le attività, loro trasferite o delegate, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e 24 luglio 1977, n. 616. Gli enti locali debbono provvedere all'immediata esecuzione dei lavori per il ripristino delle opere e dei servizi di propria competenza, informandone contestualmente l'organo ordinario o straordinario di protezione civile e segnalando le eventuali necessità di intervento integrativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-53