RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 7

Commissione interministeriale tecnica: funzionamento

In vigore dal 31 mar 1981
La commissione interministeriale tecnica si riunisce almeno due volte l'anno in seduta plenaria e viene convocata con preavviso di almeno dieci giorni, salvo che particolari ed urgenti problemi ne richiedano l'immediata convocazione. La commissione può operare anche in gruppi di lavoro per singoli settori di studio; può altresì demandare, ad uno o più dei suoi componenti, lo studio di particolari problemi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile. — Commissione interministeriale tecnica: funzionamento | Portale Normativo