Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 7
Commissione interministeriale tecnica: funzionamento
In vigore dal 31 mar 1981
La commissione interministeriale tecnica si riunisce almeno due volte l'anno in seduta plenaria e viene convocata con preavviso di almeno dieci giorni, salvo che particolari ed urgenti problemi ne richiedano l'immediata convocazione.
La commissione può operare anche in gruppi di lavoro per singoli settori di studio; può altresì demandare, ad uno o più dei suoi componenti, lo studio di particolari problemi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-7