RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 10

Comitati regionali: convocazioni e determinazioni

In vigore dal 31 mar 1981
I comitati regionali si riuniscono ordinariamente due volte l'anno e sono convocati dal presidente con preavviso di almeno dieci giorni, salvo che particolari ed urgenti problemi ne richiedano l'immediata convocazione. La convocazione può essere chiesta anche dal commissario del Governo o da un terzo dei componenti. L'ordine del giorno viene comunicato anche al commissario del Governo, che ha la facoltà di chiedere l'inserimento di altri argomenti. Le determinazioni dei comitati sono trasmesse al Ministero dell'interno, per il coordinamento nazionale da parte del Comitato interministeriale della protezione civile, alla regione, al commissario del Governo, nonché alle prefetture della regione, per la redazione dei piani provinciali di protezione civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-10

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Art. 10 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile. — Comitati regionali: convocazioni e determinazioni | Portale Normativo