RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 15

Ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco

In vigore dal 31 mar 1981
L'ispettore regionale o interregionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell', ultimo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996, coordina gli interventi dei comandi provinciali dei vigili del fuoco compresi nella sua circoscrizione territoriale, esercita il comando della colonna mobile, costituita nell'ambito dell'Ispettorato, e assume la responsabilità dell'impiego anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unità chiamate ad operare nelle località colpite da calamità e di ogni altro reparto del Corpo. L'ispettore regionale o interregionale, qualora ritenga necessario l'intervento di mezzi tecnici e di reparti appartenenti ad altre amministrazioni e enti, ne segnala l'esigenza all'organo ordinario o straordinario di protezione civile perché li richieda. Lo stesso ispettore od altro appositamente designato sovrintende, altresì, sotto il profilo tecnico, all'impiego delle forze che partecipano in via ausiliaria alle operazioni di soccorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-15

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Art. 15 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile. — Ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco | Portale Normativo