Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 17
Commissario straordinario
In vigore dal 31 mar 1981
Il commissario straordinario, nominato ai sensi dell' della legge 8 dicembre 1970, n. 996:
1) assume sul posto la direzione e il coordinamento di tutte le attività svolte dagli organi di intervento e di assistenza operanti nelle zone interessate dalla calamità o dalla catastrofe, avvalendosi della collaborazione dei rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici per l'organizzazione degli strumenti di coordinamento provvisori, per il tempo dell'emergenza, in analogia a quanto previsto nel secondo comma del precedente ;
2) assicura l'unità di indirizzo nell'utilizzazione del personale, dei mezzi e dei materiali comunque disponibili nella zona stessa;
3) promuove il più tempestivo afflusso di quant'altro possa occorrere e l'adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti straordinari di urgenza richiesti dalle circostanze per la più efficace azione di soccorso e di assistenza;
4) chiede il concorso delle forze armate;
5) promuove l'adozione delle misure idonee per il più rapido ripristino dei servizi pubblici essenziali e di ogni altra misura atta a ricondurre la normalità nella zona colpita.
Dal momento dell'assunzione dell'incarico da parte del commissario straordinario, le autorità operanti nella zona gli segnalano il personale ed i mezzi di cui dispongono e svolgono la loro azione secondo gli ordini del commissario medesimo.
Il commissario straordinario cessa dall'incarico con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale presenta dettagliata relazione sulle attività svolte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-17