RegolamentoCapo II

Art. 19

Unità assistenziali di emergenza

In vigore dal 31 mar 1981
A cura dell'organo ordinario o straordinario di protezione civile vengono costituite, ove necessario, particolari "unità assistenziali di emergenza" che provvedono ad alloggiare, eventualmente alimentare e prestare ogni altra forma di assistenza sociale ai cittadini sinistrati, secondo programmi organici predisposti nell'ambito dei piani di protezione civile. In particolare dette "unità assistenziali": 1) forniscono ogni utile informazione agli organi della protezione civile ed ai centri di coordinamento, ove costituiti; 2) assicurano, a seconda delle contingenze, la distribuzione dei soccorsi, l'assegnazione dei ricoveri sotto tende o in baraccamenti ed ogni altro intervento assistenziale in favore dei sinistrati; 3) provvedono al rilascio di contrassegni ed autorizzazioni per le persone abilitate a circolare nelle zone colpite ed al censimento della popolazione sinistrata. Le "unità assistenziali" comprendono anche un reparto per l'assistenza sanitaria, al quale l'Associazione italiana della Croce rossa, salvo il coordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concorre ad assicurare attrezzature e personale avvalendosi in particolare delle infermiere volontarie non inquadrate in formazioni sanitarie organiche e dei volontari della propria organizzazione. Le "unità assistenziali" sono dirette, in via di massima, da funzionari dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno; ad esse è addetto personale specializzato nei servizi di assistenza sociale per le esigenze dei minori, degli anziani e dei minorati. Per tutto il personale da impiegare nell'ambito delle "unità assistenziali" vengono tenuti, a cura dell'Amministrazione dell'interno, appositi corsi di qualificazione. All'atto della costituzione delle "unità assistenziali" l'autorità provinciale di pubblica sicurezza provvede a dislocarvi, per l'attuazione dei compiti di istituto, appositi nuclei di polizia, cui può essere assegnato anche personale del Corpo di polizia femminile in relazione alle specifiche attribuzioni, con particolare riguardo alla tutela sociale e morale di persone in stato di abbandono.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-19

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Art. 19 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile. — Unità assistenziali di emergenza | Portale Normativo