Regolamento›Capo II
Art. 21
Personale dell'Amministrazione civile dell'interno
In vigore dal 31 mar 1981
Per le esigenze straordinarie di personale, da assegnare alle strutture operative di intervento e di coordinamento, la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'interno individua, possibilmente con il criterio della volontarietà, idoneo personale, il cui periodico addestramento è curato dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-21