Regolamento›Capo III
Art. 24
Obblighi
In vigore dal 31 mar 1981
I volontari sono tenuti:
1) a partecipare con impegno ai corsi di addestramento ed alle esercitazioni;
2) a rendersi disponibili, in caso di necessità, per l'impiego in attività di protezione civile;
3) a mantenere in efficienza l'equipaggiamento loro assegnato;
4) a sottoporsi alla vaccinazione antitifica-paratifica da praticarsi per via parenterale ed alla vaccinazione con anatossinatetanica, qualora non abbiano subito le predette vaccinazioni negli ultimi tre anni. La vaccinazione antitifica-paratifica deve ripetersi con frequenza triennale, mentre la vaccinazione con anatossinatetanica con frequenza quinquennale.
I volontari, che intendano cessare da ogni attività inerente a tale qualifica, chiedono all'ente presso cui sono iscritti la cancellazione dai "ruolini", restituendo distintivi ed equipaggiamento eventualmente ottenuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-24