RegolamentoCapo III

Art. 24

Obblighi

In vigore dal 31 mar 1981
I volontari sono tenuti: 1) a partecipare con impegno ai corsi di addestramento ed alle esercitazioni; 2) a rendersi disponibili, in caso di necessità, per l'impiego in attività di protezione civile; 3) a mantenere in efficienza l'equipaggiamento loro assegnato; 4) a sottoporsi alla vaccinazione antitifica-paratifica da praticarsi per via parenterale ed alla vaccinazione con anatossinatetanica, qualora non abbiano subito le predette vaccinazioni negli ultimi tre anni. La vaccinazione antitifica-paratifica deve ripetersi con frequenza triennale, mentre la vaccinazione con anatossinatetanica con frequenza quinquennale. I volontari, che intendano cessare da ogni attività inerente a tale qualifica, chiedono all'ente presso cui sono iscritti la cancellazione dai "ruolini", restituendo distintivi ed equipaggiamento eventualmente ottenuti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-24

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Art. 24 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile. — Obblighi | Portale Normativo