RegolamentoCapo V

Art. 27

Centri assistenziali di pronto intervento: C.A.P.I.

In vigore dal 31 mar 1981
I centri assistenziali di pronto intervento - istituiti o da istituire, con decreto del Ministro dell'interno, per le esigenze previste dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996 - sono costituiti da magazzini (secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903) per il deposito di materiali assistenziali da distribuire in caso di eventi calamitosi. I magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento sono sistemati in locali demaniali o privati che assicurino un'adeguata conservazione dei generi assistenziali. In difetto, si provvede mediante l'acquisto e la messa in opera di strutture prefabbricate. Nei predetti magazzini sono conservati prefabbricati, roulottes, case mobili, tende, effetti letterecci, vestiario ed ogni altro materiale di soccorso e di assistenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-27

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Art. 27 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile. — Centri assistenziali di pronto intervento: C.A.P.I. | Portale Normativo