Regolamento›Capo V
Art. 27
37 / 57Centri assistenziali di pronto intervento: C.A.P.I.
In vigore dal 31 mar 1981
I centri assistenziali di pronto intervento - istituiti o da istituire, con decreto del Ministro dell'interno, per le esigenze previste dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996 - sono costituiti da magazzini (secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903) per il deposito di materiali assistenziali da distribuire in caso di eventi calamitosi.
I magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento sono sistemati in locali demaniali o privati che assicurino un'adeguata conservazione dei generi assistenziali. In difetto, si provvede mediante l'acquisto e la messa in opera di strutture prefabbricate.
Nei predetti magazzini sono conservati prefabbricati, roulottes, case mobili, tende, effetti letterecci, vestiario ed ogni altro materiale di soccorso e di assistenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-27