RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 20

Piani provinciali di protezione civile

In vigore dal 31 mar 1981
Il piano provinciale di cui al precedente , n. 1): 1) prevede il fabbisogno e individua le disponibilità di personale, di locali, di mezzi ed attrezzature nell'ambito della provincia per far fronte a situazioni di emergenza; 2) individua i compiti che devono essere assolti da ciascuna amministrazione pubblica ed ente e ne preordina gli interventi di rispettiva competenza; 3) prevede l'impiego di uomini e mezzi per le varie ipotesi di pubblica calamità; 4) predispone quanto necessario per l'eventuale allestimento degli strumenti di coordinamento provvisori di cui al secondo comma del precedente . Copia del piano viene inviata al Ministero dell'interno, alla regione, al commissariato del Governo ed alle amministrazioni ed enti interessati all'attuazione del piano stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-20

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Art. 20 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile. — Piani provinciali di protezione civile | Portale Normativo