Regolamento›Capo II
Art. 18
Oggetto degli interventi
In vigore dal 31 mar 1981
L'azione dell'organo ordinario o straordinario di protezione civile si esplica mediante la direzione ed il coordinamento dei servizi:
1) di salvataggio e soccorso delle persone sinistrate, di conservazione di valori e cose; di demolizione o puntellamento dei fabbricati e di ogni altro servizio tecnico urgente;
2) di attendamento e ricovero provvisorio dei sinistrati, di vettovagliamento e di tutela igienica della popolazione e del personale inviato per l'opera soccorritrice, di assistenza ai minori, orfani o abbandonati ed agli incapaci in genere;
3) di disciplina delle comunicazioni e dei trasporti nella zona colpita;
4) di allestimento di provvisorie installazioni per gli uffici pubblici e per le necessità della giustizia e del culto;
5) di riassetto iniziale degli organi locali per preparare il ritorno alle condizioni normali della vita civile;
6) di recupero, di custodia e di governo degli animali, sia da stalla che da cortile, da operarsi secondo il disposto del successivo in attesa che possano essere consegnati agli aventi diritto;
7) il reperimento e seppellimento degli animali deceduti e di bonifica sanitaria della zona colpita, secondo il disposto del successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-18