RegolamentoCapo II

Art. 18

Oggetto degli interventi

In vigore dal 31 mar 1981
L'azione dell'organo ordinario o straordinario di protezione civile si esplica mediante la direzione ed il coordinamento dei servizi: 1) di salvataggio e soccorso delle persone sinistrate, di conservazione di valori e cose; di demolizione o puntellamento dei fabbricati e di ogni altro servizio tecnico urgente; 2) di attendamento e ricovero provvisorio dei sinistrati, di vettovagliamento e di tutela igienica della popolazione e del personale inviato per l'opera soccorritrice, di assistenza ai minori, orfani o abbandonati ed agli incapaci in genere; 3) di disciplina delle comunicazioni e dei trasporti nella zona colpita; 4) di allestimento di provvisorie installazioni per gli uffici pubblici e per le necessità della giustizia e del culto; 5) di riassetto iniziale degli organi locali per preparare il ritorno alle condizioni normali della vita civile; 6) di recupero, di custodia e di governo degli animali, sia da stalla che da cortile, da operarsi secondo il disposto del successivo in attesa che possano essere consegnati agli aventi diritto; 7) il reperimento e seppellimento degli animali deceduti e di bonifica sanitaria della zona colpita, secondo il disposto del successivo .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 18 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile. — Oggetto degli interventi | Portale Normativo