RegolamentoCapo II

Art. 39

Intervento Forze armate

In vigore dal 31 mar 1981
I comandi militari territoriali, i comandi dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree pongono a disposizione dell'organo ordinario o straordinario di protezione civile personale, mezzi, attrezzature, materiali e viveri di riserva. I reparti utilizzati nella zona sinistrata operano secondo le direttive del suddetto organo ordinario o straordinario. A detti reparti deve essere assicurata dalla competente autorità militare la completa autosufficienza logistica ed operativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-39

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Art. 39 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile. — Intervento Forze armate | Portale Normativo