Regolamento›Capo II
Art. 39
Intervento Forze armate
In vigore dal 31 mar 1981
I comandi militari territoriali, i comandi dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree pongono a disposizione dell'organo ordinario o straordinario di protezione civile personale, mezzi, attrezzature, materiali e viveri di riserva.
I reparti utilizzati nella zona sinistrata operano secondo le direttive del suddetto organo ordinario o straordinario.
A detti reparti deve essere assicurata dalla competente autorità militare la completa autosufficienza logistica ed operativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-39