RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 34

Attivazione delle predisposizioni di misure di protezione civile

In vigore dal 31 mar 1981
Il prefetto, avuta notizia della situazione di pericolo o del verificarsi di calamità naturali o catastrofi, ne informa immediatamente il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi. In pari tempo, il prefetto, sentiti, ove occorra, gli organi tecnici e valutate la natura e la entità dell'evento, informa ed attiva ogni organismo interessato in conformità alle previsioni del piano provinciale di protezione civile. Il Ministero dell'interno, in relazione alla valutazione fatta delle notizie pervenute, informa con ogni urgenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e gli altri organismi interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-34

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Art. 34 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile. — Attivazione delle predisposizioni di misure di protezione civile | Portale Normativo