RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 33

Segnalazioni da parte di navi ed aeromobili

In vigore dal 31 mar 1981
Tutte le navi e gli aeromobili in navigazione, qualora vengano a conoscenza dell'insorgere di situazioni di pericolo o del verificarsi di calamità naturali o catastrofi, sono tenuti ad informarne immediatamente, tramite i propri canali di comunicazione, il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - o comunque il più vicino organo periferico del Ministero stesso. Essi hanno, altresì, l'obbligo di rendersi disponibili per ogni eventuale ulteriore misura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-33

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Art. 33 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile. — Segnalazioni da parte di navi ed aeromobili | Portale Normativo