Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 33
45 / 57Segnalazioni da parte di navi ed aeromobili
In vigore dal 31 mar 1981
Tutte le navi e gli aeromobili in navigazione, qualora vengano a conoscenza dell'insorgere di situazioni di pericolo o del verificarsi di calamità naturali o catastrofi, sono tenuti ad informarne immediatamente, tramite i propri canali di comunicazione, il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - o comunque il più vicino organo periferico del Ministero stesso.
Essi hanno, altresì, l'obbligo di rendersi disponibili per ogni eventuale ulteriore misura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-33