Regolamento›Capo III
Art. 40
Attività assistenziali
In vigore dal 31 mar 1981
Gli interventi assistenziali consistono essenzialmente nell'assegnazione agli aventi diritto, previa la eventuale dotazione della tessera di cui all'articolo seguente, di viveri, vestiario ed effetti letterecci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-40